Con la risposta ad interpello nr. 428/2022 l’Agenzia delle Entrate
precisa che l’obbligo di assolvere l’imposta di bollo di 2 euro
grava sul soggetto che emette la fattura e il relativo ammontare
diviene parte integrante del ricavo del contribuente in regime
forfettario.
Quindi l’addebito del bollo in fattura non deve essere evidenziato
quale “anticipazione in nome e per conto” in art. 15 dpr 633/72,
bensì quale voce di ricavo (esente art. 1 , c. 58 e 59, L.190/2014),
come il resto del vostro compenso.
Si ricorda che il bollo di euro 2 deve essere in fattura
ogniqualvolta l’importo della fattura emessa è superiore
a Eur 77,47.